autotrasporto

Con una circolare del 23 marzo 2020, l’Agenzia delle Dogane comunica la disponibilità del software e dei moduli rinnovati per la richiesta di rimborso accise relativa ai consumi del primo trimestre 2020.
Vengono così fornite indicazioni per la predisposizione della dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti con la dichiarazione che può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2020.
Attenzione! Avevamo già scritto della “novità” della modulistica (nostra news n. 8 del 20 marzo scorso) ed avevamo sollevato perplessità sull’introduzione di novità proprio nel periodo di maggiore difficoltà organizzative e/o di chiusura delle imprese.
Accogliendo parzialmente le richieste, troviamo testualmente scritto nella circolare:
“Laddove per effetto della situazione emergenziale in atto fosse impossibilitato a trasmettere la dichiarazione all’Ufficio delle dogane, l’esercente potrà assolvere il suddetto onere per l’esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020”.
Sul sito Internet dell’Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2020) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2020.
Importo rimborsabile: 214,18 per mille litri prodotto
La misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2020.
Aventi diritto, termini di presentazione della dichiarazione, modalità di fruizione del rimborso e documentazione giustificativa dei consumi
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da:
1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.05.2015.
Attenzione: DOCUMENTAZIONE
Quanto alla documentazione da utilizzare per giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti l’attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare i consumi stessi mediante le relative fatture di acquisto. L’Agenzia richiama, l’obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti”.
Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre
La circolare si preoccupa di ricordare che: “per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022”.