calendario divieto circolazione mezzi pesanti

In materia di proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, secondo quanto disposto dalla Circ. MIT n.22916 del 27.8.2020, evidenziamo alcune delle principali casistiche che possono essere di interesse della categoria dell’Autotrasporto.

1. PATENTI DI GUIDA
La circolare del 27 agosto u.s., contempla diversi casi. Per maggiore semplificazione dei casi di interesse. riportiamo quanto previsto per le patenti rilasciate in Italia per le quali si ritiene necessario distinguere tra:
• patenti con data di scadenza della validità compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 maggio 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020 e succ. mod., mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE fruiscono della proroga di validità di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 2020/698;
• patenti con scadenza compresa tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 2020/698;
• patenti con data di scadenza della validità il 31 gennaio 2020 oppure compresa nel periodo dal 1 settembre 2020 al 30 dicembre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020 (art. 104 DL n. 18/2020 e succ. mod.)

2. CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Anche in questo caso, la circolare del 27 agosto u.s., contempla diverse situazioni. Per maggiore semplificazione dei casi di interesse, riportiamo quanto previsto per le CQC rilasciate in Italia, in cui si ritiene necessario distinguere tra:
• CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 29 marzo 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
• CQC con scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale;
• CQC con scadenza il 31 gennaio 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, ai sensi dell’art. 103 del d.l. 18/20 per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Il termine del 31 gennaio 2020, infatti, non è ricompreso nelle previsioni delle disposizioni comunitarie.

3. ATTESTAZIONI SANITARIE
• gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);
• gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020.

Gli Uffici CNA sono a disposizione per ulteriori casistiche e chiarimenti.