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Sospensioni e rinvii di scadenze connesse agli obblighi da codice della strada

Giorni di grande affanno, anche nel seguire gli aggiornamenti delle disposizioni che stanno intervenendo per dare un carattere più forte alle misure del contenimento del contagio da Covid-19. Tra le tante e diverse misure, si sono registrate alcune sospensioni e rinvii di scadenze connesse agli obblighi da codice della strada.

Anche le autorità di controllo hanno ritenuto importante fornire una “facilitazione” per la lettura di tali disposizioni e così, dopo una circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato del 24 marzo 2020 ed avente per oggetto: “… prime indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale”, è stato pubblicato sul sito della Polizia di Stato il seguente comunicato stampa che, ponendo i temi trattati sotto forma di domande e risposte, rappresenta un importante contributo di chiarezza che offriamo alla categoria.

Si legge sul comunicato citato:

“Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, emanato per far fronte all’emergenza Covid-19, ha inciso sulle scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni. In base anche alle domande più frequenti ricevute in questi giorni, abbiamo sintetizzato con alcuni esempi le norme entrate in vigore.

Patente e revisione veicolo:

1) Con la revisione del veicolo scaduta, in questi giorni che non riesco a rinnovarla, si può circolare?

Si. Per i veicoli con revisione scaduta al 17 marzo 2020 o che scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione;

2) Mi è scaduta la patente da qualche giorno, posso comunque guidare?

Si. La validità delle patenti di guida italiane scadute al 17 marzo 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020, sono state prorogate fino al 31 agosto 2020.

La proroga si applica anche a quelle rilasciate da uno Stato dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia.

La disposizione si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori.

Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi:

3) Per chi ha l’attestato per guidare l’autotreno in scadenza come e quando può rinnovarlo?

È stata prorogata la validità sino al 15 giugno 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Ecco alcuni esempi:

le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal Codice della strada (Cds) o da norme speciali;

le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;

le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;

l’attestato per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni di cui all’art. 115, comma 2, lettera a) del Cds;

l’attestato per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni, di cui all’art. 115, comma 2, lettera b) del Cds.

4) Per chi è in possesso della Carta di qualificazione del conducente (Cqc) in scadenza, la proroga è la stessa delle patenti di guida?

No. Il ministero dei Trasporti ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2020 della Cqc per il trasporto professionale di cose e persone, nonché dei certificati di formazione professionale (Cpp) per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020.

Assicurazione auto:

5) Chi ha l’assicurazione auto in scadenza quanto tempo ha per rinnovarla?

Per le polizze in scadenza fino al 31 luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’assicurazione è comunque operante.

La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.

Carta d’identità:

6) Chi ha la carta d’identità scaduta può rinnovarla?

No. Tutti i documenti di identità scaduti dal 17 marzo 2020 in poi sono validi fino al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.

Permesso di soggiorno:

7) Chi ha il permesso di soggiorno scaduto può uscire per rinnovarlo?

No. Tutti i certificali, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Quindi, tutti i permessi di soggiorno in scadenza nel periodo sopra ricompreso vengono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020. La domanda di rinnovo potrà essere presentata dopo il 15 giugno 2020”.

 

Ulteriori integrazioni di interesse per la categoria

Riportiamo alcuni stralci della Circolare.

Revisioni e circolazione:

“L’art. 92, comma 4, del DL ha previsto la possibilità di circolare sino al 31 ottobre 2020 per tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova (artt. 75 e 78 CdS), nonché a revisione (art. 80 CdS) entro il 31 luglio 2020.

Per i veicoli da sottoporre a visita e prova ai sensi degli artt. 75 e 78 CdS è ammessa la circolazione sino al 31 ottobre 2020 solo se la visita a cui devono essere sottoposti è programmata entro 31 luglio 2020. La previsione, ovviamente, si applica solo ai veicoli già immatricolati che devono essere sottoposti a visita e prova per aggiornamento delle caratteristiche costruttive o funzionali, mentre non può trovare applicazione per quelli che devono essere immatricolati a seguito di visita e prova che, fino all’effettuazione del predetto adempimento, non potevano comunque circolare.

Per quanto riguarda i veicoli da sottoporre a revisione sia annuale che periodica, occorre distinguere:

per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione era già scaduto alla data di entrata in vigore del DL ovvero che scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione;

per i veicoli che devono essere sottoposti a revisione in data successiva al 31 luglio 2020, invece, rimane valida la scadenza originaria e non beneficiano della proroga richiamata;

per i veicoli la cui revisione era già scaduta e per i quali era stata registrata una prenotazione di visita oltre il termine del 31 luglio 2020, continuano ad applicarsi le regole ordinarie e possono continuare a circolare fino alla data indicata nella prenotazione rilasciata dagli Uffici provinciali della Motorizzazione.

Proroga di validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza:

L’art. 103, comma 2, del DL ha prorogato la validità sino al 15 giugno 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Tra i documenti sopra richiamati devono essere ricompresi anche tutti i titoli autorizzativi ovvero abilitativi che abbiano riflessi sulla circolazione stradale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano:

  • l’autorizzazione per la circolazione di prova ai sensi dell’art. 98 CdS per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo;
  • le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci odi persone previste dal CdS o da norme speciali;
  • le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;
  • le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;
  • le abilitazioni all’effettuazione delle scorte tecniche di cui agli artt. 9 e 10 CdS;
  • il certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 1 16, comma 8, CdS (cd KA e KB);
  • la patente di servizio di cui all’art. 139 CdS;
  • l’attestato rilasciato per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni di cui all’art. 115, comma 2, lettera a);
  • l’attestato rilasciato per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni di cui all’art. 115, comma 2, lettera b);
  • gli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli Uffici della Motorizzazione ai sensi dell’art. 92, comma I. CdS, in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
  • la ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma I, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2, CdS, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
  • i fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 CdS, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
  • le carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma I, CdS.

Per effetto di quanto indicato dall’art. 103, comma 3, del DL, le proroghe di validità sopra richiamate non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni dello stesso DL o dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti attuativi. Tra questi ultimi devono essere annoverati i provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i quali sono stati prorogati i termini di scadenza di alcuni titoli abilitativi e certificati connessi alla circolazione stradale. In particolare, è stata prevista la proroga:

  • al 30 giugno 2020, delle autorizzazioni per l’esercitazione alla guida di cui all’art. 122 CdS, che abbiano scadenza compresa tra il I febbraio e il 30 aprile 2020(2);
  • al 30 giugno 2020, del permesso provvisorio di guida di cui all’art. 59 della legge 120/2010, rilasciato ai titolari di patente di guida, chiamati a sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali, quando quest’ultime non sono in grado di riunirsi a causa della situazione di emergenza in atto;
  • al 30 giugno 2020, della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto professionale di cose e persone, nonché del certificato di formazione professionale (CFP) per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020.

Pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada:

L’art. 108, comma 2, del DL ha previsto, in via del tutto eccezionale e transitoria, che, nel lasso temporale compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni del CdS con importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.

Tale norma si riferisce a tutte le violazioni contestate o notificate per le quali, nel periodo sopraindicato (17 marzo – 31 maggio 2020) il termine per il pagamento in forma scontata del 30% è esteso a 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione stessa. In pratica, è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020.

Ferma restando la facoltà di addivenire al pagamento delle sanzioni nelle forme suindicate, tale nuova previsione normativa deve essere letta alla luce della sospensione dei termini di esecuzione per il pagamento in misura ridotta prevista dall’art. 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. Tale sospensione, per effetto del DPCM 9 marzo 2020, e fatta salva eventuale ulteriore proroga, è efficace dal 10 marzo sino al 3 aprile 2020, nei confronti di tutti i residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione all’interno del territorio nazionale.

Per effetto di tali previsioni normative, il termine di trenta giorni per avvalersi della facoltà del pagamento in forma scontata del 30% è da intendersi sospeso dal 10 marzo e decorre nuovamente, salvo ulteriori proroghe, dal 4 aprile 2020(6).

Poiché la norma dell’art. 104 richiamato fa riferimento al pagamento di cui al comma 2 dell’art. 202 CdS, restano in vigore le disposizioni del comma I dello stesso art. 202 che impediscono il pagamento in forma scontata quando sono previste le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida.

Durante il periodo interessato dalla suindicata misura straordinaria, nell’utilizzo della modulistica per verbalizzare le violazioni al CdS, sarà opportuno inserire l’indicazione relativa ai trenta giorni in parola.

 

Il trasporto merci può proseguire senza limitazioni ma quali sono le eventuali responsabilità degli autotrasportatori rispetto alle merci trasportate?

Tra i numerosi interventi e nuove regole per arginare il diffondersi del Coronavirus ci sono anche misure che hanno imposto le chiusure dell’attività di impresa, provvedimenti che si sono estesi via via dalle attività commerciali fino a quelle del mondo produttivo, con la chiusura di fabbriche, laboratori e cantieri, nei casi previsti.

A fronte di tali disposizioni di chiusura produttiva, la cui violazione rappresenta un reato, stanno emergendo alcune interpretazioni della normativa che portano a riflettere sulle “connessioni” di responsabilità degli autotrasportatori verso quelle aziende committenti che dovevano essere chiuse per la normativa vigente.

In effetti occorre chiarezza, ed è questo il senso dell’appello della CNA Fita nazionale, sulla possibilità che si possano trasportare beni non considerati essenziali ovvero che derivino da attività “chiuse” per disposizioni recenti. A fronte del rischio di un coinvolgimento del trasportatore che potrebbe essere considerato responsabile per concorso nella violazione dell’obbligo di sospensione dell’attività, emerge la necessità di un pronunciamento del Governo che metta da parte dubbi ed elasticità interpretative, sia sul fronte della possibilità sia su quello della impossibilità ad eseguire un tale trasporto.

In particolare non è chiaro se sia ancora permesso trasportare beni non considerati essenziali. Il rischio per il trasportatore è di essere ritenuto responsabile per concorso nella violazione dell’obbligo di sospensione delle attività.

Come si legge in una nota dello Studio Legale Scoccini, lo studio legale che sta seguendo le 3000 imprese che hanno aderito al ricorso CNA contro il cartello europeo sul costo maggiorato dei camion, per i giuristi occorrono chiarimenti: “Se è chiaro che la produzione e la commercializzazione di beni considerati non essenziali è attualmente vietata, in assenza di chiarimenti da parte del Governo permangono dubbi se tali beni possono essere ancora trasportati e quali potrebbero essere le conseguenze per gli autotrasportatori”.

Per questo la mobilitazione della CNA Fita nei confronti del Governo:

“In un momento così delicato come quello che stiamo vivendo, l’autotrasporto non può lavorare anche sotto la costante minaccia di pesanti sanzioni, a causa di una inusitata interpretazione delle norme da parte degli organi di controllo.” CNA Fita intende tutelare tutti quegli imprenditori che continuano a svolgere la loro attività come previsto dalle disposizioni del Governo. Il DPCM del 22 marzo 2020 ha ribadito che il trasporto merci può proseguire senza limitazioni ma stanno emergendo interpretazioni difformi circa il trasporto di prodotti realizzati delle imprese per le quali è sospeso il ciclo produttivo non rientrando nelle attività essenziali.

“Il mittente è l’unico soggetto – sottolinea CNA Fita – a cui vanno imputati eventuali danni o sanzioni derivanti dalla irregolare, inesatta o omessa consegna di documenti che giustifichino la conformità del trasporto alle misure restrittive introdotte per contenere e debellare il virus”.

Come nel caso del trasporto persone per i conducenti di taxi, NCC ed autobus, così anche nel trasporto merci, i trasportatori non possono essere chiamati a verificare la conformità dell’autodichiarazione del cliente o farsi carico del controllo dei corretti adempimenti delle imprese committenti. “È fondamentale – conclude CNA Fita – che il Governo faccia chiarezza al più presto”.

 

Sospeso il divieto di circolazione per domenica 5 Aprile

La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto di proroga della sospensione dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane per il 5 aprile per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.

Per i servizi di trasporto merci internazionale resta invece confermata, la sospensione del calendario dei divieti, fino a nuove disposizioni del governo.