News autotrasporto

Il Ministero dell’Interno, con nota Prot. 300/A/2297/20/111/20/3 del 24 marzo 2020, chiarisce che, in questa particolare fase di emergenza COVID-19, trattandosi di una situazione contingente, al conducente che, in luogo del normale utilizzo della carta tachigrafica del conducente, abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall’articolo 35 del Regolamento UE 165/2014 e che esibisca ricevuta dell’istanza di rilascio o rinnovo con data successiva al 23 febbraio 2020, non dovrà essere applicata nessuna sanzione.
L’intervento del Ministero si è reso necessario a causa dei rallentamenti nel rilascio delle carte tachigrafiche determinato sia dai ritardi nei servizi di spedizione e recapito, sia dalle misure organizzative previste dalle disposizioni per il contenimento del virus che hanno riguardato anche gli uffici delle CCIAA preposte al loro rilascio-rinnovo.
In tal senso si era attivata anche CNA promuovendo e sensibilizzando un emendamento all’AS 1766 di conversione in legge del DL 17marzo 2020, n°18
Qui uno stralcio dell’articolo 35 e 34 del Reg. n°165/2014.

La Polizia Stradale ha diramato apposita circolare alle autorità ed organi di controllo competenti dei vari territori su scala nazionale.