cisternette autotrasporto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato sul proprio sito la circolare n°42 del 2020 del 3 Dicembre 2020, Prot. 439683/RU (clicca qui per leggere la circolare).
La circolare fornisce chiarimenti in relazione agli obblighi, decorrenti dal prossimo 1° gennaio 2021, di comunicazione di attività e di ottenimento di un codice identificativo, per le seguenti strutture:
– depositi di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali di capacità superiore ai 10 e fino a 25 mc (Depositi minori);
– esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali di capacità superiore ai 5 e fino a 10 mc (Distributori minori).
Prima di entrare nel merito, va sottolineato che la circolare n°47/2020, fornisce almeno TRE IMPORTANTI INDICAZIONI:
1. LA COMUNICAZIONE VA PRESENTATA TEMPESTIVAMENTE. Ne vale della regolare prosecuzione della gestione dell’impianto e, conseguentemente, anche del riconoscimento del rimborso delle accise. Ai fini del regolare rimborso delle accise relative 4° trimestre 2020, la cui domanda va presentata entro il mese di Gennaio 2021, sarebbe pertanto opportuno che la COMUNICAZIONE venga effettuata ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020.
2. IL CODICE IDENTIFICATIVO È RILASCIATO anche in presenza di procedure amministrative avviate ma non concluse
3. GARANTITA LA CONTINUITÀ AZIENDALE anche nel caso sia stata presentata “TEMPESTIVAMENTE” la comunicazione di attività e non sia stato ancora attribuito il codice identificativo

Con la Circolare n. 47/2020, l’Agenzia chiarisce, come distinguere il DEPOSITO dall’apparecchio di DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI ad uso privato, individuando, questi ultimi, come le infrastrutture dotate di un serbatoio di stoccaggio collegato ad una qualsiasi sistema di erogazione che consenta il rifornimento diretto del serbatoio del veicolo.
Per differenza, i depositi sono invece privi del sistema di erogazione e sono dotati di un collegamento fisso tra serbatoio di stoccaggio e bruciatore, sia esso una caldaia, un motore fisso o un gruppo elettrogeno.
La circolare ribadisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i soggetti proprietari di depositi e/o distributori minori dovranno quindi inviare una COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ all’ufficio delle dogane competente per territorio (anche se, come precisato in premessa, sarebbe opportuno che la comunicazione venga effettuata entro il 31.12.2020)
Nella comunicazione si dovrà indicare anche la modalità di tenuta, elettronica o cartacea, del registro di carico e scarico semplificato.
Tale registro, ricordiamo, non deve essere vidimato e va compilato secondo le istruzioni contenute nella DD prot. 240433/RU del 27/12/2019, di seguito sinteticamente riportate.

– sul registro i diversi prodotti devono essere contabilizzati separatamente;
– la giacenza iniziale da riportare sul registro è quella rilevata autonomamente dall’esercente;
– il CARICO deve essere scritturato entro le ore 9.00 del giorno seguente il ricevimento della merce, inserendo le informazioni riportate sull’eDAS;
– lo SCARICO è effettuato cumulativamente, per ciascun prodotto contabilizzato, ogni sette giorni. Per gli apparecchi di distribuzione automatica dotati di “totalizzatore” è ammesso lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati rilevati dallo stesso;
– entro il mese di febbraio dell’anno successivo, l’esercente trasmette, tramite PEC, all’ufficio delle dogane competente un prospetto riepilogativo delle movimentazioni dell’anno precedente;
– il registro di c/s, gli eDAS e il prospetto riepilogativo devono essere conservati dall’esercente per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

La circolare n°47/2020 precisa che laddove l’impresa abbia fatto richiesta per il rilascio di tali atti amministrativi e sia in attesa di risposta da parte dell’amministrazione competente, dovrà indicarlo all’atto della comunicazione all’ufficio delle dogane territoriali; nulla invece viene esplicitato in merito ai tempi dovuti per fornire la documentazione relativa alla conclusione dell’iter amministrativo.
Si ricorda che le norme di prevenzione incendi, ed in particolare il DPR n. 151/2011, prevedono la presentazione della SCIA e dell’asseverazione di tecnico abilitato al Comando provinciale dei VVF competente per territorio. La conformità antincendio deve essere verificata ogni 5 anni attraverso una dichiarazione che il titolare dell’attività deve presentare al Comando provinciale dei VVF, attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.
I contenitori-distributori ad uso privato per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C (gasolio), fino a 9 mc, installati fuori terra, devono inoltre rispettare la regola tecnica di prevenzione incendi di cui al DM 22/11/2017.