cisternette autotrasporto

La conversione in legge del Decreto c.d. “Cura Italia” (D.L. n°18 del 17.3.2020), ha parzialmente accolto le istanze di CNA Fita nazionale, prorogando, ulteriormente, al 1° gennaio 2021, l’obbligo di denuncia di esercizio per gli impianti minori di distribuzione automatica di carburanti, c.d. “Cisternette”.

Diciamo “parzialmente” accolto perché, in prima istanza, la richiesta è stata di abrogazione della norma in quanto, a nostro avviso, gli effetti sono irrilevanti ai fini del controllo delle frodi fiscali ma determinano pesanti aggravi ai fini dell’adeguamento delle imprese.

Come si ricorderà, l’articolo 5, comma 1, lettera “c”, punto 1.2, del Decreto Legge n°124 del 26.10.2019, ha esteso l’obbligo di denunciare all’ufficio tecnico di finanza, la sussistenza degli impianti di DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI per usi privati (c.d. “Cisternette”), agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi, (in precedenza scattava obbligo al superamento dei 10 metri cubi)

Il Punto 1.1. dello stesso articolo 5 ha esteso l’obbligo di denunciare all’ufficio tecnico di finanza, la sussistenza di DEPOSITI PER USO PRIVATO, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi (in precedenza scattava obbligo al superamento dei 25 metri cubi).

Evidenziamo come il punto 2 dell’art. 5, comma 1, lettera “c” del D.L. n°124/2019, ha introdotto il registro di carico e scarico con modalità semplificate.

In prima istanza, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sopra richiamate prevista per il 1 Aprile 2020 era stata prorogata al 30 Giugno 2020 dall’articolo 62, comma 1, del D.L. 17 Marzo 2020 n°18.

L’ulteriore proroga, al 1° Gennaio 2021, è intervenuta con le modifiche apportate dalla Legge n°27 del 24.4.2020 in sede di conversione del cosiddetto decreto “Cura Italia”.

È pertanto prorogato al 1° gennaio 2021 l’obbligo di denuncia all’ufficio tecnico di finanza competente per territorio delle “cisternette” con capacità globale supera i 5 metri cubi e la relativa tenuta del registro di carico/scarico.

Mentre la proroga del registro di carico/scarico, riguarda anche gli esercenti depositi per uso privato, sembrerebbe invece rimanere confermata la data del 30.6.2020 relativamente al loro obbligo di denuncia all’ufficio tecnico di finanza; infatti il rinvio introdotto dalla modifica, a nostro avviso per mero errore, cita i “numeri 1.2 ) e 2)” e non il punto 1.1. del D.L. n°124/2019 che riguarda, appunto, l’estensione dell’obbligo di denuncia per i depositi di capacità superiore a 10 metri cubi.

Forniremo aggiornamenti su quello che appare un errore e che è stato già segnalato al legislatore ed alle Autorità competenti.