trasporti eccezionali

La Legge 27/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29/04/2020 ha, tra le altre cose, convertito con modifiche la predetta legge prevedendo che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” (quindi fino al 29/10/ 2020).
Il MIT, con la circolare del 1°/6/2020 prot. 4051, ha confermato la proroga automatica fino al 29/10/2020 delle autorizzazioni aventi scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, ferma restando in capo all’Ente Gestore ogni attività finalizzata a confermare/verificare la validità delle condizioni di transitabilità delle tratte stradali interessate dalle autorizzazioni in regime di proroga; a tal fine è prevista la trasmissione, da parte dei soggetti interessati, di apposita comunicazione con la quale esprimono la volontà di avvalersi della proroga di cui all’art. 103, comma 2.
Per quanto innanzi riportato, di seguito si riportano, in sintesi, le prassi operative da adottare in adempimento alle disposizioni di cui alla Circolare MIT prot. 4051:
• le autorizzazioni con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020 sono prorogate fino al 29/10/2020 ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2020 (pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29/04/2020);
• i Soggetti interessati dovranno inoltrare alle Strutture Territoriali di competenza apposita comunicazione con la quale esprimono la volontà di avvalersi della proroga di cui all’art. 103, comma 2;
• le competenti funzioni delle ST verificheranno la permanenza delle condizioni di transitabilità delle tratte stradali interessate dalle autorizzazioni in regime di proroga, nonché delle condizioni tecniche e di sicurezza per la circolazione;
• nel caso si ravvisassero sopravvenute situazioni di incompatibilità nell’utilizzo della autorizzazione con la conservazione delle sovrastrutture stradali con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, le Strutture Territoriali dovranno provvedere a revocare o sospendere le autorizzazioni secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 4 del Regolamento de di esercizio del Codice della strada.
Gli Uffici CNA sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.