decreto ponte

Da oggi 7 gennaio 2021 entra in vigore il nuovo “Decreto Ponte” approvato dal Consiglio dei Ministri, che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.

 

Spostamenti

1. Gli spostamenti dal 7 al 15 gennaio 2021

  • è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, esclusi gli spostamenti verso le seconde case che si trovino in altra Regione o Provincia autonoma.

 

2. Giorni prefestivi e festivi tra il 7 e il 15 gennaio 2021 ( in pratica nei giorni 9 e 10 gennaio ’21)

  • Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 7 e il 15 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano (ad eccezioni delle regioni cui si applicano le misure di cui all’articolo 3 del DPCM 3 dicembre 2020 – cioè zone rosse -) le regole di cui all’articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020 cioè zona arancione.
  • Sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

 

3. Regioni in zona rossa ( articolo 3 del DPCM 3 dicembre 2020)

  • Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

 

4. Intero periodo ( dal 7 al 15 gennaio ’21)

  • Nell’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

 

Zona Gialla rafforzata ( giorni 7, 8, 11,12,13,14,15 gennaio ’21 salvo eventuali nuove disposizioni )

Attività Commerciali e Somministrazione
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento;
Le attività commerciali potranno stare aperti fino alle 21;
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00;
Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Servizi alle Persone
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

Attività sospese
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, gli spettacoli presso teatri, sale concerto, cinema e altri spazi anche all’aperto, le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione di biblioteche e archivi. Sono sospese anche le attività di sale da ballo e discoteche o locali assimilati, sia all’aperto che al chiuso. Inoltre, sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali, eccetto che per lo svolgimento di prestazioni che rientrino nelle attività di assistenza, riabilitative o terapeutiche. Sono sospese anche le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle per matrimoni e altre cerimonie civili e religiose. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

 

Zona Arancione (9 e 10 gennaio)

Attività Commerciali e Somministrazione
Attività commerciali: Sono aperte fino alle ore 21;
Trattandosi di giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno: dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.