cisternette

Di questi tempi, le imprese che riforniscono di carburante le proprie “cisternette”, si stanno vedendo recapitare una comunicazione del proprio fornitore in merito al codice identificativo dell’impianto, trattandosi di codici che saranno obbligati ad inserire nei loro documenti di trasporto.
A tale proposito ricordiamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’adempimento inerente alla comunicazione/richiesta di codice impianto alla Agenzia delle Dogane riguarda:
• i depositi privati di prodotti energetici aventi capacità superiore a 10 mc e fino a 25 mc,
• gli impianti di distribuzione privati aventi capacità superiore a 5 mc e fino a 10 mc.
La nostra richiesta di eliminazione dell’obbligo di tale segnalazione e di ripristino delle attuali modalità non è stata accolta, seppure si sia passati da un “obbligo di denuncia” con rilascio di licenza fiscale d’esercizio ad un “obbligo di comunicazione” che produce il rilascio di una numerazione identificativa dell’impianto privato.
A questa numerazione fanno riferimento i fornitori di carburante.
Già nella nostra newsletter n. 28 del 3 giugno scorso abbiamo riportato una tale circostanza.
Pensano di fare cosa utile riportiamo quella notizia, precisando che la CNA Fita nazionale Su tale criticità, prima di intervenire ufficialmente, ha previsto a breve un confronto anche con ASSOPETROLI per coordinarsi sulle iniziative da intraprendere e fare in modo che gli uffici territoriali tutti delle ADM sul territorio nazionale si uniformino alla semplificazione su cui si fonda la norma introdotta.

In Gazzetta Ufficiale stato pubblicato il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che contiene anche disposizioni di specifico interesse nei distinti settori dell’accisa. Per quanto ci riguarda, siamo in grado, ancora nella fase definitiva di conversione in Legge del decreto in parola, di segnalare intanto, come peraltro ribadito della circolare n. 8/2020 dell’Agenzia delle Dogane, che i termini previsti entro il 30 giugno vengono differiti al 1 gennaio 2021 per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione delle cosiddette “cisternette” (non è più denuncia con contestuale richiesta di licenza fiscale) all’Agenzia e di contabilizzazione dei prodotti stoccati.
Ricordiamo che tale adempimento riguarda:
• i depositi privati di prodotti energetici aventi capacità superiore a 10 mc e fino a 25 mc,
• gli impianti di distribuzione privati aventi capacità superiore a 5 mc e fino a 10 mc.
La richiesta di eliminazione di un tale obbligo e di ripristino delle attuali modalità non è stata accolta, seppure si passi da un “obbligo di denuncia” con rilascio di licenza fiscale d’esercizio ad un “obbligo di comunicazione” che produce il rilascio di una numerazione identificativa dell’impianto privato.
L’Agenzia delle Dogane, nella citata circolare n. 8/2020 sul tema scrive quanto di seguito: “…La lettera b) del medesimo comma [ndr. comma 2 art. 130] costituisce un corollario del differimento previsto con la lettera a) del comma 1, in quanto viene temperato l’obbligo di denuncia introdotto a carico dei depositi di capacità superiore a 10 e fino a 25 metri cubi e degli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali di capacità superiore a 5 e fino a 10 metri cubi, prevedendo in luogo della licenza di esercizio una comunicazione di attività con attribuzione di un codice identificativo. Si coniugano in tal modo le esigenze di censimento degli operatori da parte dell’Amministrazione finanziaria con le necessarie semplificazioni procedurali e riduzione degli oneri per le imprese. Viene confermato l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico seppure con le modalità semplificate di cui alla determinazione n. 240433 del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito dell’Agenzia il 30 dicembre 2019”.
La Fita CNA resta impegnata, nelle sedi dove si dibatte la conversione in Legge del decreto, a scongiurare il nuovo adempimento che di fatto non muta la sostanza dei documenti da produrre nella comunicazione da effettuare (licenza comunale, antincendio, ecc.). Sul tema forniremo gli opportuni aggiornamenti.

Gli Uffici CNA sono a disposizione per ulteriori necessità e chiarimenti.