La nuova rossa delle Marche

Il Ministero della Salute prevede l’entrata in vigore delle regole per la zona rossa in tutta la regione Marche a partire da oggi, lunedì 15 marzo.

Queste le nuove regole:

ATTIVITÀ COMMERCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

– Chiusi tutti i negozi, ad eccezione di quelli che vendono generi alimentari e beni di prima necessità compresi nell’allegato 23 che si allega in foto.

– Nei giorni festivi e prefestivi chiudono i negozi all’interno di centri e gallerie commerciali, ad eccezione di: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

– Restano sempre aperte farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole.

– Sono sospesi tutti i servizi alla persona (compresi parrucchieri ed estetisti) ad eccezione di lavanderie e servizi di pompe funebri.

RISTORAZIONE

– Ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc. sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22.

– Nei bar e altri servizi simili senza cucina (ATECO 56.3), l’asporto è consentito fino alle 18.

– È sempre consentita la consegna a domicilio, senza limite di orario.

SPOSTAMENTI

– Sono vietati gli spostamenti tra Comuni e all’interno dello stesso Comune, ad eccezione degli spostamenti per lavoro, salute e necessità.

– Sono vietati gli spostamenti verso abitazioni private (visite ad amici e parenti).

– Dalle 22 alle 5 sono consentiti gli spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o necessità.

– Sono sempre vietati gli spostamenti verso altre Regioni, salvo quelli per motivi di lavoro, salute e necessità.

– Sono vietati anche gli spostamenti dai Comuni con meno di 5.000 abitanti.

ATTIVITÀ SPORTIVA

– È possibile fare attività motoria individuale (mantenendo almeno 1 metro di distanza e con mascherina) in prossimità dell’abitazione.

– È possibile fare attività sportiva individuale all’aperto (mantenendo almeno 2 metri di distanza) all’interno del proprio Comune (ad eccezione degli sport che comportino uno spostamento – come corsa o bicicletta – purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza).

– È sospesa l’attività motoria e sportiva di base in centri e circoli sportivi.

– Restano chiuse palestre, piscine, centri benessere e centri termali.

ATTIVITÀ CULTURALI

– Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

– Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

SCUOLE E UNIVERSITÀ

– Sospesa l’attività in presenza per Scuole e Nidi d’infanzia.

– Scuole primarie, medie, superiori e università svolgono l’attività didattica solo a distanza.

– Resta sempre garantita l’attività in presenza per l’uso dei laboratori e per alunni con disabilità o bisogni speciali.

Qui le risposte del Governo alle domande più frequenti.