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“CNA invita il Governo e il Parlamento a correggere immediatamente il provvedimento per mettere in condizioni artigiani, imprenditori, autonomi e professionisti di affrontare con un minimo di serenità il futuro”.
E’ quanto si legge in una nota che la CNA Fita nazionale ha diffuso a commento dei provvedimenti che si stanno adottando per un sostegno all’economia che pare andare dal senso opposto.
“Una soluzione destinata a seminare sconcerto e rabbia tra chi confidava veramente di poter avere mezzi finanziari sufficienti per non essere costretto a chiudere.”

La sintesi della posizione è quella sopra sintetizzata dopo che “nella Gazzetta Ufficiale n.94, dell’8 Aprile 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge 8 Aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
Il “cura Italia” (D.L. n.18 del 17.03.2020) è stato il primo decreto con il quale il Governo è intervenuto sull’emergenza e, tramite esso, ha cercato di mettere un tampone alle urgenze rinviando imposte e contributi nonché tutta una serie di scadenze che, per quanto riguarda il trasporto, attengono sia ai documenti dei conducenti professionali che a documenti, permessi e autorizzazioni dei veicoli.
Nel merito del Decreto n.23/2020, c.d. “Decreto liquidità”, lo Stato ha inteso mettere a disposizione delle imprese, somme utili per contribuire a far fronte alla gestione corrente dell’attività d’impresa e cercare di evitare un fenomeno che, a ragione o strumentalmente, sta già accadendo, vale a dire quello di una pericolosa catena di mancati pagamenti.
È stata prevista la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari attraverso Sace S.p.a.
Le principali caratteristiche che contraddistinguono questi tipi di prestiti sono:
✓ prestito assistito dalla garanzia dello Stato, con una percentuale che va dal 70% al 90% (art. 1, comma 2, lettera “d”, D.L. n.23/2020)
✓ dilazione massimo a 6 anni con possibilità di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi pagando alla banca solo gli interessi e, in un secondo momento, la somma dovuta (art. 1, comma 2, lettera “a”, D.L. n.23/2020)
✓ bassi tassi di interesse, dilazionati e progressivi nel tempo: 0,25% – 0,50% – 1% (art. 1, D.L. n.23/2020)
✓ velocità e semplicità di accesso al credito, anche tramite contratti aventi efficacia con il solo consenso apposto tramite l’indirizzo di posta elettronica non certificata (art. 4, D.L. n.23/2020)
Le garanzie, sono concesse da SACE S.p.a., società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, specializzata nel sostegno alle imprese italiane, in particolare le PMI.
L’articolo 13 del D.L. n.23/2020, assegna inoltre, per l’anno 2020, 1.729 milioni di euro, al Fondo centrale di garanzia per le PMI.
Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. In questo frangente, il decreto prevede, in deroga alla disciplina del fondo, tra l’altro, che la garanzia venga concessa a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per singola impresa sia elevato a 5 milioni di euro; viene esteso l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti.
L’importo del finanziamento non può superare, alternativamente:
✓ Il doppio della spesa salariale annua del beneficiario sostenuta nel 2019
✓ Il 25% del fatturato totale del beneficiario realizzato nel 2019
Il “decreto liquidità”, è composto da 44 articoli ed è entrato in vigore dal 9 aprile 2020.
L’articolo 18, interviene per sospendere alcuni pagamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio.
L’articolo 30 del c.d. “decreto liquidità”, stabilisce che il credito di imposta già previsto nel D. n.18/2020 relativamente alle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Con l’articolo 37, si rinvia al 15 Maggio 2020, la revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nei casi previsti dall’articolo 128 del Codice della Strada (art. 128 C.d.s.: Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica).
L’articolo 41 del D.L. n.23/2020, stabilisce che le disposizioni relative alla Cassa Integrazione ordinaria ed in deroga, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24.2.2020 e il 17.3.2020.
Nelle intenzioni del Governo, questo decreto avrebbe dovuto mettere urgentemente a disposizione di tutti gli operatori economici la minima liquidità necessaria a far fronte alle spese correnti che devono essere onorate per non far saltare tutta la catena dei pagamenti.
Il giudizio di CNA sull’efficacia delle misure messe complessivamente in campo, è però molto critico.
L’automatismo introdotto per la concessione della garanzia, non assicura neanche per gli importi inferiori a 25mila euro la concessione di credito bancario; lasciando, di fatto, la valutazione del merito di credito, della durata e delle condizioni applicabili in mano alle banche.
Lo stanziamento di 1.729 milioni di euro, destinato ad incrementare la dotazione del Fondo, potrà assicurare al massimo 20 miliardi di nuovi crediti pari all’1% del fatturato di tutte le imprese che possono essere garantite dal Fondo di Garanzia.
Ci riserviamo di ritornare sui vari argomenti.