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Sanzioni per infrazioni al codice della strada: termine per il pagamento ridotto passa a 30 giorni

Con l’art. 108 del DL cosiddetto Cresci Italia, si introducono disposizioni in merito a Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale. Tra le altre disposizioni, al comma due si prevede che il termine di 5 giorni per il pagamento in misura ridotta del 30% di sanzioni dal Codice della Strada diventa di 30 giorni fino al 31 maggio 2020. Ciò significa che per poter versare il 30% in meno di una sanzione derivante da una violazione al codice della strada non bisogna pagare più in cinque giorni entro la contestazione o la notificazione, ma se ne hanno a disposizione trenta.

Carte tachigrafiche del conducente scadute: nessuna sanzione se viene effettuata la registrazione manuale

Il Ministero dell’Interno, con nota Prot. 300/A/2297/20/111/20/3 del 24 marzo 2020, chiarisce che, in questa particolare fase di emergenza COVID-19, trattandosi di una situazione contingente, al conducente che, in luogo del normale utilizzo della carta tachigrafica del conducente, abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall’articolo 35 del Regolamento UE 165/2014 e che esibisca ricevuta dell’istanza di rilascio o rinnovo con data successiva al 23 febbraio 2020, non dovrà essere applicata nessuna sanzione.

L’intervento del Ministero si è reso necessario a causa dei rallentamenti nel rilascio delle carte tachigrafiche determinato sia dai ritardi nei servizi di spedizione e recapito, sia dalle misure organizzative previste dalle disposizioni per il contenimento del virus che hanno riguardato anche gli uffici delle CCIAA preposte al loro rilascio-rinnovo.

In tal senso si era attivata anche CNA promuovendo e sensibilizzando un emendamento all’AS 1766 di conversione in legge del DL 17marzo 2020, n°18.

Cisternette, due le novità: proroga al 30 giugno per impianti e depositi ad uso privato e dichiarazione trimestrale di rimborso

Con comunicazione del 18 marzo 2020, l’Agenzia delle Dogane ha, come previsto dal Decreto Legge numero 18 del 17 marzo u.s., spostato al 30 giugno 2020 gli adempimenti relativi alla denuncia di esercizio per quanto concerne le cosiddette cisternette, ovvero impianti e depositi ad uso privato, siano essi fissi o mobili.

La nota chiarisce che il suddetto obbligo rientra nel campo di applicazione dell’art. 62, comma 1 del DL 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale dispone che gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio, sono sospesi.

Tali adempimenti, ai sensi dell’art.62 comma 6 del suddetto Decreto Legge, potranno essere effettuati entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni. Gli adempimenti in oggetto, pertanto, devono intendersi prorogati alla data del 30 giugno 2020.

Un risultato ottenuto anche grazie alla richiesta di proroga inoltrata CNA Fita insieme ad altre associazioni di rappresentanza dell’autotrasporto e Assopetroli.

Per le agevolazioni sul gasolio commerciale, in vista della dichiarazione trimestrale di rimborso è stata introdotta una modifica per la determinazione del credito d’imposta ed a tale fine sono previste nuove modalità di compilazione della dichiarazione stessa.

Con una nota del 12 marzo, l’Agenzia delle Dogane ha comunica l’introduzione di modifiche alle denunce trimestrali per il rimborso accise.

Abbiamo già sollecitato la Cna Fita nazionale a chiedere la rideterminazione di una tale modifica, rinviandola a quando i tempi non saranno quelli attuali, con ditte chiuse, personale ridotto o a casa, e certo con la testa non novità impegnative che possono determinare l’erogazione o meno dei rimborsi. Ma in attesa di conoscere l’esito di un atto di proroga che appare logico rispetto alle varie sospensioni e rinvii, logico ma non dovuto rispetto al DL Cresci Italia, diamo cenno di tali novità, allegando la circolare dell’Agenzia Dogane per un’attenta lettura della casistica che viene puntualmente indicata.

Appare opportuno evidenziare che “la compilazione del Quadro A è obbligatoria e da esso consegue l’automatica visualizzazione della Sezione Dati Contabili del Frontespizio [campi: “Litri consumati agevolabili” e “Importo a credito (Euro)”]”.

Viene ribadito che “l’agevolazione è accordata esclusivamente sui consumi di gasolio di cui sia comprovato il regolare acquisto tramite fattura, il limite quantitativo da cui discende l’importo massimo rimborsabile è stato individuato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli aventi titolo, per ogni chilometro percorso”.

Novità anche per i mezzi speciali.

La circolare riporta quanto segue: “Nel Quadro A è stata inserita una colonna denominata “MEZZO SPECIALE” riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o, laddove non ne sia prevista l’indicazione, da idonea documentazione. L’introduzione del limite quantitativo di cui in premessa comporta che tali veicoli siano separatamente evidenziati nella dichiarazione trimestrale di rimborso, valendo per essi distinte modalità procedurali di rilevazione dei consumi.” Nel documento dell’Agenzia Dogane allegato si evidenziano casi e modalità di dichiarazione.

Speriamo di dare notizie favorevoli per quanto richiesto in termini di rinvio di una tale aggiornamento burocratico.