autotrasporto

Lo scorso 27 Novembre 2020, il Ministero dei Trasporti  sul proprio sito web, ha inserito il Decreto n° 206 con il quale si dispone la ripubblicazione dei VALORI DEI COSTI DI ESERCIZIO tramite le tabelle allegate allo stesso Decreto e la relativa legenda. Un risultato atteso da oltre cinque anni (prima ed ultima pubblicazione dei valori indicativi avvenuta il 24.2.2015).

Un risultato che, al di là della necessaria valutazione di merito e del fatto che il MIT afferma chiaramente la loro NATURA NON COGENTE, rappresenta un ulteriore ed inequivocabile segnale di una ritrovata attenzione verso il settore dell’autotrasporto.

Con la loro ripubblicazione si ribadisce il principio che “LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PUÒ LEGITTIMARE UNA LIMITAZIONE ALLA LIBERTÀ NEGOZIALE DELLE PARTI”.

I valori dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto, così come definiti nelle due tabelle allegate al Decreto n° 206/2020, sono stati predisposti da un organismo terzo individuato dal MIT e sviluppati conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 250 della Legge n°190/2014, ai pareri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nonché della Corte di Giustizia dell’UE.

i valori dei costi di esercizio, sono contenuti in due tabelle distinte in quattro classi di veicoli (A – B- C- D) individuate in base alla massa complessiva di ciascun veicolo:

CLASSE A Fino a 3,5 tonnellate

CLASSE B Oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate

CLASSE C Oltre 12 e fino a 26 tonnellate

CLASSE D Oltre 26 tonnellate

A queste 4 classi di veicoli, corrispondono 4 voci di costo distribuite su tre sezioni:

SEZIONE 1 – VEICOLO (includendo veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi): riguarda le voci di acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo, assicurazione e ammortamento
SEZIONE 2 – ALTRI COSTI
Lavoro: relativamente alle voci di stipendio, trasferte e straordinario
Energia: riguarda le fonti di alimentazione disponibili (gasolio, LNG, CNG, elettrico e ibrido)
SEZIONE 3 – PEDAGGIAMENTO: che riguarda i costi sostenuti per i pedaggi autostradali al netto dei rimborsi previsti dalla normativa.

Le quattro sopra richiamate voci di costo, sono infine distinte in forcelle di valori minimo e massimo. La prima delle due tabelle, contiene i valori assoluti dei costi, mentre nella seconda tali costi sono declinati in un costo al chilometro sulla base di una percorrenza media annua di 100.00 Km.

Qui riportiamo la ricostruzione della tabella relativa ai costi al chilometro fatta dalla Cna Fita nazionale.

L’esercizio di sviluppare i dati contenuti nella tabella delle voci di costo al chilometro pubblicati sul sito web del MIT, favorisce una prima valutazione di merito.
Si rileva che per la classe di VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 TONNELLATE, la percorrenza presa a riferimento quale divisore è di 100.000 chilometri/anno che, in linea generale, appare “sparametrata” in eccesso per l’organizzazione lavorativa di questa tipologia di veicoli e potrebbe determinare dei valori euro/chilometro troppo bassi per un’equa remunerazione.
Un chilometraggio spropositato, soprattutto se riferito all’utilizzo di questi veicoli nella distribuzione urbana delle merci che presenta criticità diverse e forse maggiori (rispetto alle altre attività) legate alla congestione, alle difficoltà di carico/scarico, agli orari di apertura degli esercizi commerciali. Ciò incide sulle percorrenze (ridotte e frequenti) e sui tempi per effettuare un giro completo di presa e consegna; tutto ciò determina una ridottissima velocità commerciale.
Molto probabilmente è proprio per tali motivi che il Presidente del Comitato centrale dell’Albo ( Dr.ssa Di Matteo), nella nota trasmessa alla Ministra delle Infrastrutture e Trasporti, così come si evince nelle premesse al Decreto n°206/2020, ha sottolineato che : “fermo restando quanto previsto nello studio, si precisa che per quanto riguarda i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, utilizzati per lo più nel TRASPORTO DI ULTIMO MIGLIO IN AMBITO URBANO e con percorrenza inferiore a 100 Km, la REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO POTREBBE ESSERE EFFETTUATA TENENDO CONTO DEL FATTORE TEMPO impiegato senza utilizzare il parametro costi“.
Analogamente, nella legenda che esplicita l’impostazione metodologica delle tabelle pubblicate, si precisa che “…nell’ambito dell’autonomia negoziale delle parti si potrà tener conto delle differenti percorrenze di Km/anno”.
Questa precisazione potrebbe sopperire ad un altro valore del costo euro/chilometro che riteniamo potenzialmente distorto in difetto dai 100 mila chilometri/anno di percorrenza presi a parametro della CLASSE DI VEICOLI TRA 3,5 TON E 12 TON di massa complessiva che, a nostro avviso, sono utilizzati per una percorrenza annua sensibilmente più bassa.
Infine, come primissime riflessioni, senza voler sminuire il valore sindacale della pubblicazione da tanto attesa, si evidenziano alcuni aspetti, delle voci di “costo Km unitario” sviluppato dal MIT che, a nostro avviso, non sono esattamente coerenti con le condizioni reali.
In particolare, per la colonna “D”, si sottolinea:
– Il valore minimo del costo delle manutenzioni, a nostro avviso, è troppo basso;
– Mancano le voci di riferimento relative al costo dell’assicurazione incendio-furto, Kasco, rischio statico e relative imposte sulle assicurazioni
– Non ci è esattamente chiaro come sono stati determinati i valori relativi alle voci “acquisto veicolo” e “ammortamento veicolo”
– L’importo della voce minima “stipendio”, sia con riferimento alla colonna “D” che alla “C”, a nostro avviso, avrebbe dovuto fare riferimento ad un costo annuo pari a euro 47.960,64 (retribuzione minima contrattuale in vigore al 1.10.2019 per l’Ex 3° Livello Super) che in costo/Km produce il valore di euro 0,48/Km (anziché di euro 0,410 come riportato nella tabella pubblicata dal MIT)
– Ci sembra leggermente in difetto l’importo massimo del “bollo” della colonna “D”; l’importo della massa rimorchiabile varia in funzione di quanto applicato dalle singole regioni
– Si fa infine notare che il valore minimo della colonna “D” è inferiore a quello del 2008 risultante dallo studio sui costi di esercizio commissionato dal Comitato Centrale e pari a euro 1,42/Km.