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Il Decreto “Cura Italia” visto dal Patronato EPASA-Itaco

focus patronato su cura italia

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Art. 22

Congedo e indennità per lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla gestione separata di cui alla Legge 335/95 e lavoratori autonomi

A decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, per figli di età non superiore ai 12 anni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’ indennità pari al 50% della retribuzione. Per tale periodo è prevista la copertura figurativa.

Per figli di età compresa tra i 12 ei 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non sia presente altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, si ha diritto ad astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi senza la corresponsione dell’indennità né il riconoscimento della contribuzione figurativa.

Sarà applicato il divieto di licenziamento e il diritto di mantenimento del posto di lavoro.

Per i lavoratori parasubordinati iscritti in via esclusiva alla gestione separata, il congedo speciale dei 15 giorni sarà pari al 50% di 1/365 della retribuzione presa a base per l’indennità di maternità.

Per i lavoratori autonomi, sarà il 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia del lavoro autonomo svolto.

Attenzione! La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni se, e solo se: nel nucleo familiare non è già presente un genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore e se nel nucleo familiare entrambi i genitori sono lavoratori.

Tali disposizioni sono applicate anche nei confronti dei genitori affidatari.

Le modalità operative per accedere al congedo e alle altre domande sono stabilite dall’INPS.

Vi è un limite di spesa entro il quale l’INPS provvede al monitoraggio delle domande, superato tale limite, l’INPS procede al rigetto delle domande stesse.

In alternativa al congedo, le stesse tipologie di lavoratori possono richiedere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi baby sitting per un massimo complessivo di 600 euro.

Per i dipendenti pubblici e privati del settore sanitario, l’assegno da 600 euro passa a 1000,00 euro.

 

ART.23

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 Legge n.104/1992

Il numero di giornate di permesso retribuito ex art. 33 Legge n.104/1992 viene incrementato di ulteriori 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo ed aprile e passa così a 15 giorni. Anche per queste disposizione viene fissato un limite di spesa.

 

Art. 25

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare è equiparato a periodo di malattia ma non è computabile ai fini del periodo di comporto.

 

Art. 26, Art.27, Art.28, Art. 29

Indennità lavoratori autonomi, liberi professionisti, dipendenti stagionali del settore turismo

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; ai liberi professionisti; ai dipendenti stagionali del settore turismo; agli operai agricoli a tempo determinato: è riconosciuta un’ indennità una tantum di 500 euro.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito, è concessa dall’Inps previa domanda; le richieste verranno monitorate dall’INPS in quanto le domande sono sottoposte a limite di spesa.

Tali indennità una tantum non sono tra loro cumulabili (esempio: nel caso di libero professionista dipendente stagionale del settore turismo).

 

Art. 31 Art. 32 ed Art. 35

Proroghe

La scadenza di presentazione per le domande di disoccupazione agricola slittano dal 31 marzo al 30 giugno 2020. I termini di decadenza della presentazione delle domande Naspi e DisColl slittano dai 68 giorni previsti a 128 giorni. Anche in materia di Patronati, la scadenza prevista per la comunicazione al Ministero del Lavoro del rendiconto e dell’attività svolta nel 2019 slitta al 30 giugno 2020.

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