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Rifiuti – i consulenti aziendali non possono conservare i registri di carico e scarico dei propri clienti

Rifiuti – i consulenti aziendali non possono conservare i registri di carico e scarico dei propri clienti

Con un interpello, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che i registri di carico e scarico dei rifiuti possono essere conservati esclusivamente nei luoghi previsti dal Testo Unico Ambientale, cioè:

La conservazione presso qualunque altro luogo come, ad esempio, presso un consulente, si configura come una forma di tenuta incompleta del registro alla quale si applica la relativa sanzione.

Anche se non espressamente richiamato nell’interpello, continuano  ad applicarsi le altre forme di tenuta espressamente previste nel Testo Unico Ambientale come, ad esempio, la tenuta, a determinate condizioni, presso le Associazioni di Categoria.

Riferimento normativo: Ministero Ambiente interpello n.70069/2023; D.Lgs. n. 152/2006 (art.190, c. 10; art. 258, c. 2; art. 190, c. 7)

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