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Codice degli appalti: guida alle nuove norme valide dal 1 luglio

Riforma-Codice-appalti

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Foto sede MinisteroIl nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 36/2023), già entrato in vigore il 1° aprile 2023, sarà efficace a partire dal 1° luglio, anche se ci troviamo ancora in una fase in cui le disposizioni delle varie fonti si sovrappongono in un vortice transitorio di non facile coordinamento.

Il punto di partenza è l’articolo 229 del nuovo codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale il medesimo è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano, però, efficacia il 1° luglio 2023, data che segna anche l’abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016. Ma sono molte le precisazioni elencate dalle disposizioni transitorie. Vediamo le più rilevanti.

Quando entra in vigore il Codice degli appalti
Dal 1° aprile 2023 ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al d.lgs. 50/2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.
Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219, in materia di collegi consultivi tecnici (titolo II, rimedi alternativi alla giurisdizione), si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice (1° aprile 2023).

Quali norme del codice degli appalti si applicano dal 1° luglio 2023
A decorrere dal 1° luglio 2023 in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del vecchio codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), laddove non diversamente previsto dal nuovo codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e dei suoi allegati.

A decorrere dal 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Il nuovo codice precisa che per procedimenti in corso si intendono:

A decorrere dal 1° luglio 2023 le disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/ 2016, ovvero la disciplina dei livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. n. 50/2016.

Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche (articolo 163 e seguenti del D.Lgs n. 163/2006), già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall’art. 163 D.Lgs. n. 163/2006.

Quali norme del vecchio codice degli appalti continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023
In via transitoria, alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero gli articoli:

Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023, per lo svolgimento delle attività relative:

Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli:

Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la disciplina delle pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’Allegato B al D.Lgs. n. 33/2013.

Quali norme del codice degli appalti diventano efficaci dal 1° gennaio 2024
Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia le seguenti disposizioni del D.Lgs. 36/2023, gli articoli:

A decorrere dal 1° gennaio 2024 acquistano efficacia le seguenti ulteriori disposizioni del D.Lgs. n.36/2023, articoli:

Dal 1° gennaio 2024 è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017, recante definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara.

Sono richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2024 alcuni requisiti di qualificazione di cui dell’allegato II al D.Lgs. n. 36/2023 e precisamente la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale, previsto dall’articolo 4 comma 1, lettera c), tra i requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti e dall’articolo 6, comma 1, lettera c), tra i requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture, sempre, per le stazioni appaltanti.

Quali disposizioni si applicano agli appalti finanziati dal PNRR
In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.

(Testi CNA Ancona)

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