Riforma-Codice-appalti

Foto sede MinisteroIl nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 36/2023), già entrato in vigore il 1° aprile 2023, sarà efficace a partire dal 1° luglio, anche se ci troviamo ancora in una fase in cui le disposizioni delle varie fonti si sovrappongono in un vortice transitorio di non facile coordinamento.

Il punto di partenza è l’articolo 229 del nuovo codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale il medesimo è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano, però, efficacia il 1° luglio 2023, data che segna anche l’abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016. Ma sono molte le precisazioni elencate dalle disposizioni transitorie. Vediamo le più rilevanti.

Quando entra in vigore il Codice degli appalti
Dal 1° aprile 2023 ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al d.lgs. 50/2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.
Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219, in materia di collegi consultivi tecnici (titolo II, rimedi alternativi alla giurisdizione), si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice (1° aprile 2023).

Quali norme del codice degli appalti si applicano dal 1° luglio 2023
A decorrere dal 1° luglio 2023 in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del vecchio codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), laddove non diversamente previsto dal nuovo codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e dei suoi allegati.

A decorrere dal 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Il nuovo codice precisa che per procedimenti in corso si intendono:

  • le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (1° luglio 2023);
  • in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia (1° luglio 2023), siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
  • per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia (1° luglio 2023);
  • per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

A decorrere dal 1° luglio 2023 le disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/ 2016, ovvero la disciplina dei livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. n. 50/2016.

Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche (articolo 163 e seguenti del D.Lgs n. 163/2006), già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall’art. 163 D.Lgs. n. 163/2006.

Quali norme del vecchio codice degli appalti continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023
In via transitoria, alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero gli articoli:

  • 21, comma 7 (programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici), 29 (principi in materia di trasparenza);
  • 40 (obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione);
  • 41 comma 2-bis (misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza);
  • 44 (digitalizzazione delle procedure);
  • 52 (regole applicabili alle comunicazioni);
  • 53 (accesso agli atti e riservatezza);
  • 58 (p procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione);
  • 74 (disponibilità elettronica dei documenti di gara);
  • 81 (documentazione di gara);
  • 85 (documento di gara unico europeo);
  • 105, comma 7 (controlli sul contratto di subappalto);
  • 111, comma 2-bis (controllo tecnico, contabile e amministrativo).

Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023, per lo svolgimento delle attività relative:

  • alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
  • alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
  • all’accesso alla documentazione di gara;
  • alla presentazione del documento di gara unico europeo;
  • alla presentazione delle offerte;
  • all’apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
  • al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli:

  • 70 (avvisi di preinformazione);
  • 72 (redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi);
  • 73 (pubblicazione a livello nazionale);
  • 127, comma 2 (avviso periodico indicativo);
  • 129, comma 4 (pubblicazione in forma semplificata), del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016 e del decreto adottato in attuazione dell’articolo 73, comma 4 del medesimo D.Lgs. (pubblicazioni).

Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la disciplina delle pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’Allegato B al D.Lgs. n. 33/2013.

Quali norme del codice degli appalti diventano efficaci dal 1° gennaio 2024
Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia le seguenti disposizioni del D.Lgs. 36/2023, gli articoli:

  • 27 (pubblicità legale atti);
  • 81 (avvisi di preinformazione);
  • 83 (Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione);
  • 84 (Pubblicazione a livello europeo);
  • 85 (Pubblicazione a livello nazionale).

A decorrere dal 1° gennaio 2024 acquistano efficacia le seguenti ulteriori disposizioni del D.Lgs. n.36/2023, articoli:

  • 19 (principi e diritti digitali);
  • 20 (principi in materia di trasparenza):
  • 21 (ciclo di vita digitale dei contratti pubblici);
  • 22 (ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement);
  • 23 (banca dati nazionale dei contratti pubblici);
  • 24 (fascicolo virtuale dell’operatore economico);
  • 25 (piattaforme di approvvigionamento digitale);
  • 26 (regole tecniche);
  • 28 (trasparenza dei contratti pubblici);
  • 29 (regole applicabili alle comunicazioni);
  • 30 (uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici):
  • 31 (anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti);
  • 35 (accesso agli atti e riservatezza);
  • 36 (norme procedimentali e processuali in tema di accesso);
  • 37, comma 4 (pubblicazione del programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici);
  • 99 (verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara);
  • 106, comma 3, ultimo periodo (caratteristica delle garanzie fidejussorie per la partecipazione alla procedura);
  • 115, comma 5 collegamento delle piattaforme digitali per il controllo tecnico contabile e amministrativo con la banca dati contratti pubblici);
  • 119, comma 5 (controlli sul contratto di subappalto tramite la banca dati nazionale).

Dal 1° gennaio 2024 è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017, recante definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara.

Sono richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2024 alcuni requisiti di qualificazione di cui dell’allegato II al D.Lgs. n. 36/2023 e precisamente la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale, previsto dall’articolo 4 comma 1, lettera c), tra i requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti e dall’articolo 6, comma 1, lettera c), tra i requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture, sempre, per le stazioni appaltanti.

Quali disposizioni si applicano agli appalti finanziati dal PNRR
In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.

(Testi CNA Ancona)