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Le regole della nuova zona rossa nelle Marche

La nuova rossa delle Marche

La nuova rossa delle Marche

Il Ministero della Salute prevede l’entrata in vigore delle regole per la zona rossa in tutta la regione Marche a partire da oggi, lunedì 15 marzo.

Queste le nuove regole:

ATTIVITÀ COMMERCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

– Chiusi tutti i negozi, ad eccezione di quelli che vendono generi alimentari e beni di prima necessità compresi nell’allegato 23 che si allega in foto.

– Nei giorni festivi e prefestivi chiudono i negozi all’interno di centri e gallerie commerciali, ad eccezione di: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

– Restano sempre aperte farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole.

– Sono sospesi tutti i servizi alla persona (compresi parrucchieri ed estetisti) ad eccezione di lavanderie e servizi di pompe funebri.

RISTORAZIONE

– Ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc. sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22.

– Nei bar e altri servizi simili senza cucina (ATECO 56.3), l’asporto è consentito fino alle 18.

– È sempre consentita la consegna a domicilio, senza limite di orario.

SPOSTAMENTI

– Sono vietati gli spostamenti tra Comuni e all’interno dello stesso Comune, ad eccezione degli spostamenti per lavoro, salute e necessità.

– Sono vietati gli spostamenti verso abitazioni private (visite ad amici e parenti).

– Dalle 22 alle 5 sono consentiti gli spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o necessità.

– Sono sempre vietati gli spostamenti verso altre Regioni, salvo quelli per motivi di lavoro, salute e necessità.

– Sono vietati anche gli spostamenti dai Comuni con meno di 5.000 abitanti.

ATTIVITÀ SPORTIVA

– È possibile fare attività motoria individuale (mantenendo almeno 1 metro di distanza e con mascherina) in prossimità dell’abitazione.

– È possibile fare attività sportiva individuale all’aperto (mantenendo almeno 2 metri di distanza) all’interno del proprio Comune (ad eccezione degli sport che comportino uno spostamento – come corsa o bicicletta – purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza).

– È sospesa l’attività motoria e sportiva di base in centri e circoli sportivi.

– Restano chiuse palestre, piscine, centri benessere e centri termali.

ATTIVITÀ CULTURALI

– Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

– Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

SCUOLE E UNIVERSITÀ

– Sospesa l’attività in presenza per Scuole e Nidi d’infanzia.

– Scuole primarie, medie, superiori e università svolgono l’attività didattica solo a distanza.

– Resta sempre garantita l’attività in presenza per l’uso dei laboratori e per alunni con disabilità o bisogni speciali.

Qui le risposte del Governo alle domande più frequenti.

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