credito di imposta carburanti

In attesa di una circolare esplicativa-applicativa (che tra l’altro dovrebbe indicare lo specifico codice da riportare nel modello F24), forniamo di seguito un dettaglio di quanto introdotto dall’art. 3 del cosiddetto “Decreto Aiuti” al fine di mitigare l’aumento eccezionale del prezzo del gasolio.
Si tratta di uno dei punti in attesa di sviluppi favorevoli, sugli altri in trattativa con il Governo, del confronto con la Vice Ministro ai Trasporti Teresa Bellanova e le associazioni di categoria.
In dettaglio si tratta di:
• un contributo straordinario
• sotto forma di credito di imposta
• nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio al netto dell’IVA
• comprovato mediante le relative fatture d’acquisto ed utilizzato per le attività di trasporto
• utilizzabile esclusivamente in compensazione
• non si applicano i limiti sulla compensazione
• non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP
• non rileva ai fini degli interessi passivi
• è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (D. n° 50/2022, comma 3, art. 3). Il nuovo disposto normativo non prevede più (anche grazie alla ulteriore pressione effettuata tramite l’ufficio legislativo CNA nazionale), lo specifico riferimento agli aiuti “De Minimis”; la nuova formulazione contenuta al comma 3, art. 3, del decreto n°50/2022, dovrebbe significare che l’importo derivante dal credito di imposta che verrà riconosciuto, rientra nell’ambito del «quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina» di cui alla “Comunicazione” 2022/C131I/01. In tale contesto la CE considera tali aiuti (in questo caso l’importo derivante dall’applicazione del 28% al costo di gasolio sostenuto nel 1° trimestre 2022), compatibili con il mercato interno purché l’importo complessivo dell’aiuto non superi 400 mila euro per impresa (2.000.000 di euro nel caso di gas ed energia elettrica).

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL CREDITO
Possono beneficiare del credito di imposta, le attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera “a” del D. L.gv n° 504 del 26 Ottobre 1995 (art. 3, comma 3, D.L. n°50/2022). Nel contesto delle attività di trasporto sopra richiamato vi rientrano, tra l’altro:
• Le persone fisiche o giuridiche iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
• Con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
• Di classe ambientale euro 5 o superiore

QUANTITATIVI DI GASOLIO
I quantitativi di gasolio da prendere a riferimento per la determinazione dei costi sostenuti, sono quelli:
• Acquistati nel primo trimestre 2022
• Impiegati per l’esercizio delle attività di trasporto sopra richiamate

GASOLIO UTILIZZATO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO FRIGORIFERO: tra gli aspetti che potrebbero determinare dubbi/perplessità, vi potrebbe essere quello relativo al contemplare o meno il gasolio consumato per l’esercizio del gruppo frigorifero nel quantitativo complessivo da prendere a riferimento per la determinazione del credito. A tal proposito, premettiamo che quanto segue è soltanto una nostra “deduzione” senza che essa sia avvalorata da chiarimenti specifici per il caso che stiamo trattando. Per risolvere il dubbio richiamato, può essere di aiuto il punto “D” della circolare dell’Agenzia delle Dogane Prot.45963 del 20.04.2012 che fornisce chiarimenti proprio su questo aspetto ai fini del riconoscimento del rimborso delle accise. La circolare in parola esplicita che “gli autoveicoli sono caratterizzati dalla presenza di SPECIALI ATTREZZATURE PERMANENTEMENTE INSTALLATE che, costituendo ELEMENTI NECESSARIAMENTE COMPLEMENTARI alla funzione unitaria di trasporto merci, appaiono essenziali per l’attività esercitata dal mezzo”. Da quanto richiamato, stante lo stretto nesso di funzionalità, ne “deduciamo” che il gasolio utilizzato nell’ambito del trasporto di determinate merci, in specifiche condizioni, per l’azionamento di tali attrezzature, va computato tra i litri ammessi al credito.

COSTO DEL GASOLIO A CUI APPLICARE IL 28% PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO Per determinare la base su cui applicare il 28%, il quantitativo complessivo di gasolio acquistato ed impiegato per ogni mezzo nel primo trimetre 2022, va moltiplicato per il prezzo sostenuto. Dalla relazione tecnica collegata al D.L. n°50/2022, si legge che il prezzo preso a riferimento per la quantificazione degli “effetti finanziari” è quello medio del primo trimestre 2022, al netto dell’IVA pari a circa 1,5 euro (fonte MITE).
In merito al prezzo medio da prendere a riferimento, non è però chiaro, senza un’autorevole nota esplicativa, se va preso in considerazione il prezzo medio di 1,5 euro derivante dai prezzi pubblicati sul sito del competente ministero, ovvero l’effettivo prezzo medio sostenuto da ogni singola impresa in base alle fatture relative al carburante acquistato nel primo trimestre 2022.
Ci riserviamo di fornire in seguito eventuali ulteriori precisazioni appena ne saremo in possesso.