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Differimento scadenze

– Per tutti gli operatori economici il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;

– sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;

– sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo); I versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo

– disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;

– sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate;

– sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;

– sospensione degli adempimenti tributari: sono sospesi per il periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e dalle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazioni di sanzioni.

 

Crediti d’imposta, premi, aiuti vari

– Concessione di un credito d’ imposta per la sanificazione e sicurezza sul lavoro;

– affitti commerciali: a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;

– premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);

– donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro.