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Il bonus di 600 euro verrà erogato per ulteriori due mensilità e allargato anche a nuove categorie di beneficiari non presenti nel “Cura Italia”. Il Ministro dell’Economia Gualtieri aveva promesso che il bonus sarebbe arrivato nel giro di pochissimi giorni per coloro che ne hanno già fatto richiesta a marzo ed effettivamente, stando ad alcune testimonianze di nostri associati, sembra proprio così. Molti beneficiari stanno già ottenendo l’accredito dei 600 euro di aprile in modo automatico, mentre per il mese di maggio forse toccherà ancora attendere.

Ricordiamo che il bonus viene erogato a partite IVA, co.co.co. autonomi iscritti alla Gestione speciale Ago, lavoratori dello spettacolo, stagionali, collaboratori sportivi e anche liberi professionisti iscritti agli ordini. A queste, grazie al nuovo decreto già firmato dal Presidente Mattarella, sono state ammesse al contributo nuove categorie quali:

– lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali;

– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

– lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

– incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), con reddito annuo 2019 derivante dall’attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.