pos carte di credito

Il Consiglio dei Ministri aveva approvato il 13 aprile scorso il Decreto Legge che introduce nuove misure mirate alla lotta all’evasione. Due le novità per diverse categorie di soggetti economici:

  • dal 1° luglio 2022 obbligo di fattura elettronica anche per le partite Iva nel regime dei forfetari;
  • il 30 giugno 2022 entrata in vigore delle sanzioni per gli esercenti i quali rifiutino i pagamenti tramite i POS (30 euro, oltre al 4% del valore della transazione).

 

Forfettari e fatturazione elettronica

In merito alla fattura elettronica, i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del dl n. 98/2011) o il regime forfetario (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014) e le associazioni sportive dilettantistiche precedentemente escluse (art. 1 e 2 della L. 398/91) hanno l’obbligo di fatturazione elettronica, tramite il Sistema di Interscambio, a partire dal primo luglio 2022.

Tale obbligo decorrerà:

  • Dal 1° luglio 2022 se il contribuente ha conseguito nell’esercizio precedente, ovvero, nel 2021, un ammontare di ricavi o compensi, ragguagliato ad anno, superiore a 25mila euro
  • Dal 1° gennaio 2024 per tutti, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti.

Rimane, invece, in vigore il divieto di emissione di fatture elettroniche per coloro che:

  • sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del D.L. 119/2018);
  • pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del D.L. 135/2018).

 

Pagamenti con POS

Più che una novità si tratta di un’anticipazione. L’obbligatorietà e il sistema sanzionatorio dovevano scattare dal gennaio 2023, ma il raggiungimento degli obiettivi del PNRR ha fatto anticipare il via a prossimo 30 giugno 2022.

L’obbligo del POS è in vigore dal 2014 con un decreto del 2012 del Governo Monti, ma fino ad oggi mancava l’applicazione delle sanzioni più volte rimandata.

La sanzione quindi per coloro che effettuando l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi (anche professionali) non dovessero accettare anche pagamenti elettronici (le transazioni con carta e bancomat), salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 15, comma 4, DL n. 179/2012), sarà pari ad un importo fisso di 30 euro più un aumento del 4% del valore dell’operazione rifiutata.

Ricordiamo che sono tenuti a dotarsi di un terminale di pagamento:

  • commercianti
  • artigiani
  • attività di ristorazione
  • professionisti che esercitano in proprio e hanno un rapporto diretto con il cliente (ad esempio: avvocati, notai, commercialisti, medici)
  • attività ricettive come hotel, B&B e agriturismi.

Per maggiori informazioni potete contattare gli Uffici CNA Macerata.