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Applicazione di divisori sui veicoli destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea, le soluzioni provvisorie ammesse.

La Direzione Generale per la Motorizzazione con una nota del 20 aprile u.s. ha inteso fornire chiarimenti in merito alle paratie divisorie da installare sui veicoli destinati al trasporto pubblico non di linea, soggette a contributo a norma dell’art. 93, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Alla luce delle difficoltà a reperire, nell’immediato, le paratie aventi le caratteristiche indicate nella richiamata circolare, la DG interviene per “fornire indicazioni in merito a talune soluzioni che hanno mero carattere temporaneo ed il loro utilizzo è legato strettamente all’emergenza sanitaria in corso. Si tratta, per quanto rappresentato dalle associazioni di categoria dei diretti interessati, di semplici soluzioni con costi contenuti e di immediata disponibilità”.
Fermo restando che le paratie divisorie che possono essere installate in via permanente debbono essere conformi alle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza dei veicoli, come prescritto nella precedente circolare, la possibilità di effettuare soluzioni temporanee “fa riferimento, in particolare, all’utilizzo di paratie, generalmente limitate all’area di più facile contatto fra il sedile del conducente e i posti posteriori, realizzate in policarbonato compatto trasparente o PVC trasparente, entrambi di basso spessore, e caratterizzate da grande flessibilità, tali da non incidere negativamente sulla salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei veicoli anche in caso di eventuale incidente. Nel ritenere ammissibili tali tipi di soluzioni solo in via provvisoria in attesa di maggiore disponibilità sul mercato di materiali flessibili omologati secondo quanto indicato nella più volte richiamata circolare prot. n. 10803 del 14 aprile u.s e, si ripete, per ragioni strettamente legate all’emergenza sanitaria in atto, si specifica quanto segue” Prosegue infatti la circolare: “L’installazione non deve interferire con gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili, né deve alterare o ostacolare il funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza originari del veicolo sul quale siano state installate, come ad esempio gli airbag laterali (soprattutto se sono di tipo “a tendina”) e per il loro fissaggio si deve evitare l’uso di materiali che possano rappresentare rischio di lesioni in caso di urto.
Anche in caso di utilizzo di tali paratie provvisorie non ricorrono le condizioni per procedere all’aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell’art. 78 del Codice della strada”.
Attenzione, va rilasciata una dichiarazione da officina autorizzata.
La circolare indica espressamente che l’installazione delle paratie “deve essere comunque effettuata da un’officina autorizzata che rilascia apposita dichiarazione, redatta secondo il fac-simile scaricabile qui. La dichiarazione sarà tenuta a bordo del veicolo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo”.