autotrasporto

Tra le norme del DPCM 10 aprile 2020 viene esplicitamente consentita la spedizione di merce già stoccata da parte delle attività sospese e la ricezione di beni e forniture.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile scorso, è stato dato riscontro positivo alle richieste avanzate anche da CNA Fita affinché si sancisse chiaramente la possibilità di movimentare le scorte di magazzino delle attività di impresa sospese dal DPCM 22.3.2020 e successivi.

Infatti, il comma 12, dell’articolo 2, del richiamato DPCM 10 Aprile 2020 (G.U. n.97 dell’11.4.2020), stabilisce:

“Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione di pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture”.

Una disposizione che, in primo luogo, rappresenta una delle misure più attese dalle imprese di autotrasporto che, dal 23.3.2020, hanno i mezzi fermi a causa della sospensione del ciclo lavorativo delle attività per cui lavoravano.

La produzione delle categorie merceologiche sospese con il DPCM 22.3.2020 e con il suo addendum del 25.3.2020, rappresenta quasi il 60% del totale annuale delle merci trasportabili su strada nel nostro Paese.

Un impatto devastante anche sugli autotrasportatori che però, con quanto disposto da questo ultimo DPCM, possono riprendere a trasportare non soltanto quanto già prodotto e stoccato ma anche beni e forniture destinati al loro magazzino.

In secondo luogo, il veloce susseguirsi dei provvedimenti adottati per contrastare e contenere l’emergenza epidemiologica in corso, aveva determinando il diffondersi di dubbi interpretativi in merito al trasporto delle merci, in particolare relativamente a quelle derivanti dalle lavorazioni delle imprese di cui è sospeso il ciclo produttivo.

Il comma 12 dell’articolo 2, del DPCM 10.4.2020, scioglie ogni perplessità rispetto alla possibilità di trasportare quelle derivanti da stoccaggi di magazzino delle attività sospese ma con una condizione: che il responsabile dell’attività sospesa abbia effettuato la preventiva comunicazione al Prefetto di competenza.

In ogni caso, a nostro avviso, sarebbe opportuno che l’impresa di autotrasporto incaricata di tale spedizione, acquisisse e tenesse a bordo del mezzo copia della preventiva comunicazione effettuata al Prefetto da parte del responsabile dell’attività sospesa per giustificare:

– La spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino (art.2, co. 12, DPCM 10.4.2020)

– La ricezione in magazzino di beni e forniture (art.2, co. 12, DPCM 10.4.2020)

Misure prudenziali consigliate durante il trasporto

Da più parti sono giunte segnalazioni di interpretazioni varie e richieste di chiarimento su eventuali corresponsabilità riconducibili in capo all’impresa di autotrasporto ed ai suoi autisti, in caso di interpretazione restrittiva da parte degli organi di controllo.

Per ovviare a possibili errate interpretazioni da parte degli organi di controllo su strada e scongiurare ingiuste e contestabili ma comunque penalizzanti conseguenze per le imprese, oltre ad avere già pubblicamente preso posizione (comunicato stampa del 27.3.2020 e lettere inoltrate alle Ministre De Micheli e Lamorgese), di seguito ribadiamo alcuni concetti.

L’esercizio del trasporto, è stato ribadito più volte e da ultimo confermato con il comma 1, dell’articolo 2, del DPCM 10 Aprile 2020, rientra tra le classi merceologiche a cui è consentita la prosecuzione della propria attività.

Il codice ATECO 49 – TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE, fa parte dell’elenco dei codici di cui all’allegato 3, del DPCM 10.4.2020, alle cui attività è concessa la prosecuzione delle attività.

Nel codice 49 sono ricomprese le seguenti attività (approfondisci su questo link):

49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

49.10.00 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)

49.20.00 Trasporto ferroviario di merci

49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

49.32.10 Trasporto con taxi

49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

49.41.00 Trasporto di merci su strada

49.42.00 Servizi di trasloco

49.50.10 Trasporto mediante condotte di gas

49.50.20 Trasporto mediante condotte di liquidi

Tra quelli riconducibili dall’ISTAT in questo contesto, caso controverso è quello dei servizi di trasloco, in quanto pur rientrando a pieno titolo, all’interno del codice ATECO 49, in alcune circostanze, è stata interpretata la possibilità di effettuare il servizio, soltanto nel caso in cui lo spostamento del richiedente sia motivato da urgenti ed improrogabili necessità (sfratto, scadenza contratto di affitto, ecc.); al contrario, il MISE, in una risposta ad uno specifico quesito, ha precisato che il trasloco può essere liberamente eseguito senza alcuna comunicazione preventiva al Prefetto di riferimento da parte del richiedente . Interpretazioni completamente contrapposte, che invitano le attività alla prudenza, anche tramite consulta con il Prefetto del luogo ove si dovrà svolgere il trasloco.

Sicurezza e prevenzione

L’attività si dovrà svolgere nel rispetto del Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20.3.2020 tra la Ministra Paola De Micheli e le principali Confederazioni e Organizzazioni sindacali di riferimento; si dovranno inoltre rispettare le condizioni generali previste dall’allegato 4 al DPCM 10.4.2020.

Sottolineiamo inoltre che il disposto dell’articolo 1683 del Codice Civile stabilisce che, “se per l’esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all’atto in cui consegna le cose da trasportare. Sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti”.

Tutto ciò premesso, per cercare di ridurre ogni possibile interpretazione da parte degli organi di controllo ed ovviare a potenziali contestazioni, a titolo meramente prudenziale, sarebbe utile acquisire (se possibile) e tenere a bordo del mezzo, copia della preventiva comunicazione effettuata al Prefetto da parte delle aziende committenti quando esse affidano il trasporto trovandosi in uno nei seguenti casi:

  1. attività svolta in maniera funzionale ad assicurare la continuità delle attività essenziali di cui all’allegato 3 del DPCM 10.4.2020 (art. 2, comma 3, DPCM 10.4.2020)
  2. attività svolta in maniera funzionale ad assicurare la continuità delle imprese ed amministrazioni erogatrici di servizi di pubblica utilità e servizi essenziali (art. 2, comma 4, del DPCM 10.4.2020)
  3. impianto a ciclo produttivo continuo la cui interruzione determinerebbe pregiudizio all’impianto o pericolo di incidenti (art. 2, comma 6, del DPCM 10.4.2020)
  4. attività svolta in maniera funzionale ad assicurare la continuità delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (art. 2, comma 7, del DPCM 10.4.2020)

Infine, si segnala che le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020, hanno avviato il loro effetto dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020 e, dalla data di efficacia delle sue disposizioni, cessano gli effetti dei seguenti DPCM (art.8, commi 1 e 2):

– 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020