autotrasporto

Introdotto il criterio del litro a chilometro.

Testualmente dalla circolare del 23 marzo: “L’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)” del D.L. n. 124/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
A fini di riscontro delle condizioni fissate per poter fruire dell’aliquota ridotta di accisa, sono state apportate modifiche al Quadro A della dichiarazione prevista dal comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, per la cui modalità di compilazione obbligatoria si rinvia alle prescrizioni di dettaglio fornite con la direttiva n. 74668/RU del 12 marzo 2020 di questa Direzione centrale”.