cisternette

Sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia delle cosiddette “cisternette” (distributori e depositi privati), disposizioni che hanno introdotto alcune importanti novità in materia di distribuzione di carburanti extra rete, di interesse quindi anche dei soggetti che usufruiscono dell’agevolazione sul gasolio impiegato nel settore dell’autotrasporto che siano dotati di un proprio distributore privato interno di gasolio o deposito privato di gasolio.

In particolare, le modifiche agiscono abbassando a 5 mc (era 10 mc in precedenza) il limite di capacità complessiva dei serbatoi collegati ad un distributore privato di carburanti oltre il quale è obbligatorio il possesso della licenza fiscale di esercizio prevista dallo stesso art. 25, comma 40, con decorrenza dal prossimo 1 aprile 2020.

E’ stato anche abbassato a 10 mc (era 25 mc in precedenza) il limite di capacità complessiva dei depositi oltre il quale è obbligatorio il possesso della licenza fiscale di esercizio anche per questo  tipo di “cisternetta”.

Evidenziamo che un distributore differisce da un “deposito” per essere dotato di contalitri, con o senza totalizzatore, per la misurazione del prodotto erogato.

Per entrambe le tipologie occorre procedere, entro il 1 aprile 2020, al conseguimento della licenza fiscale di esercizio per l’impianto esistente.

Nella considerazione che dal 1 aprile intervengono i nuovi obblighi di cui sopra, occorre pertanto procedere alla denuncia dell’impianto all’Agenzia Dogane ai fini della Richiesta di licenza fiscale per l’impianto stesso e provvedere alla registrazione su un nuovo registro di carico e scarico con modalità semplificata (modalità prevista per i distributori privati aventi capacità superiore a 5 mc ed inferiore a 10 mc) dei movimenti di quantità di carburante in entrata ed in uscita, secondo una periodicità specifica.

La CNA Fita si sta attivando su vari fronti per rendere meno gravoso l’impatto burocratico delle richieste, il rinvio dei tempi di attivazione delle denunce/registrazioni e quindi della richiesta/regolarizzazione della nuova licenza fiscale che sarà un passaggio dirimente per i futuri rimborsi accise (ancora non è scritto su un testo ma questo è nell’aria).

La licenza fiscale va quindi chiesta ad Agenzia Dogane con una specifica domanda che, tra l’altro, chiede di produrre l’autorizzazione comunale all’esercizio di distributore privato….quindi un impianto in regola, come presupposto per il rilascio della licenza fiscale.

Le imprese che non lo avessero fatto dovranno procedere in tal senso; è per questo che CNA Fita sta chiedendo di non precludere il rilascio della licenza fiscale in mancanza (temporanea) di autorizzazione comunale ma di rendere sufficiente almeno di aver depositato/protocollato in comune la richiesta di autorizzazione procedendo con una prima licenza fiscale provvisoria. Abbiamo in CNA Fita predisposto una modulistica per “guidare” nella produzione dei documenti necessari e facilitare così le dichiarazioni previste dalla modifica al TUA Testo Unico sulle Accise.

Visto che il mancato possesso, nei casi previsti, della licenza fiscale di esercizio si configura come violazione al TUA, la CNA sta chiedendo il rinvio dei termini ma ad oggi si è ancora in attesa di conoscere ancora gli esiti effettivi delle nostre richieste e pertanto la data del 1 aprile resta una scadenza da affrontare con le richieste del caso, specie per chi ha impianti pienamente in regola dal punto di vista delle autorizzazioni comunali.

Gli uffici CNA sono a disposizione per ogni chiarimento in merito. Info tel. 0733.279536 – mail: sviluppo@mc.cna.it.