Il Consiglio di Amministrazione di FSBA ha ratificato le ultime disposizioni normative in materia di sostegno al reddito.

Per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, è possibile da oggi usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

Di seguito le indicazioni operative per fruire delle ulteriori 4 settimane per chi ha già consumato le 14 di FSBA.

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.

In sede di prima applicazione della disposizione, relativamente alla competenza del mese di maggio 2020, i termini sono spostati al 17 luglio 2020, che corrisponde al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del d.l. 52/2020.

Inoltre, per le domande riferite ai periodi di sospensione/riduzione che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23/2/2020 e il 30/4/2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15/7/2020.

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per i periodi di trattamento diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con omissioni o errori che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento.

Gli Uffici CNA sono a disposizione per ogni approfondimento.