Contributo aggiuntivo ristoranti e bar

L’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione del modello di dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis” al fine del riconoscimento del contributo a fondo perduto spettante alle imprese operanti nella ristorazione.

In particolare, al fine di avere il contributo aggiuntivo, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono tenuti ad inviare una dichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis” la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.

La trasmissione della Dichiarazione può essere effettuata a partire dal giorno 7 novembre 2022 e non oltre il giorno 21 novembre 2022.

Ricordiamo che in data 5 luglio 2022 è stato pubblicato il decreto “Criteri e modalità per l’erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione” che definisce le disposizioni necessarie all’attuazione delle misure in favore delle imprese della ristorazione.

Le  risorse assegnate al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021.

Esse sono riservate all’attribuzione di contributi a fondo perduto alle imprese:

a)  risultate  ammissibili  ai   contributi  a   fondo perduto riconosciuti secondo  quanto  previsto dalle disposizioni del decreto 30 dicembre 2021 (decreto aiuti del MiSE)

b) che svolgono, quale attività prevalente una delle attività individuate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

  • b.1) 56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile
  • b.2)  56.21  –  Fornitura  di  pasti  preparati  (catering  per eventi);
  • b.3) 56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina.

L’Agenzia delle entrate provvede ad un riparto con le seguenti modalità:

a)  il  70% delle  predette  risorse è ugualmente ripartito tra tutte le imprese di cui all’art. 4;
b) il 20% delle medesime risorse è ripartito, in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui alla  lettera  a), tra tutte le imprese di cui all’art. 4 che  presentano  un  ammontare dei ricavi superiore a euro 100.000;
c) il  restante  10% è ripartito,  in  via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere  a)  e  b), tra le imprese di cui all’art. 4  che  presentano  un  ammontare  dei ricavi superiore a euro 300.000.