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Con la misura integrativa dei fondi investimenti 2020 dall’11 novembre prossimo sarà possibile partecipare ad un nuovo bando per la rottamazione o la radiazione degli autocarri.

Sulla G.U. n° 270 del 29.10.2020, è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n° 187 del 21 Ottobre 2020 recante “disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto di cui al decreto 14 agosto 2020”.
In sostanza, con il sopra richiamato Decreto Direttoriale si rendono fruibili ulteriori 25,8 milioni di euro per la sostituzione dei veicoli con contestuale radiazione per rottamazione.
Le risorse erano state individuate dall’articolo 53 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 recante “ Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” con il quale erano state originariamente stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Il Decreto interministeriale n°355 del 14 agosto 2020 ne aveva disposto le “modalità di erogazione” nel limite complessivo di spesa pari a complessivi 25,8 milioni per il biennio 2019-2020 ed ora, con il richiamato Decreto Direttoriale n°187/2020, si dà attuazione concreta alla misura.
Questi 25,8 milioni di euro, sono risorse aggiuntive rispetto ai 122.255,624 milioni di euro destinati agli investimenti nel settore dell’autotrasporto tramite il D.M. n. 203 del 12 maggio 2020 ed il totale dei contributi per incentivi agli investimenti relativi all’anno 2020 ammonta quindi a complessivi 148.055.624 euro.
Si informa infine che il DD 187/2020 è stato oggetto di parziale rettifica tramite il DD N°189 del 29.10.2020 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con il DD 189/2020, si precisa che tra i beni oggetto di contributo rientrano anche le acquisizioni riguardanti gli autoveicoli euro 6 D Temp, di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate (erroneamente non contemplate nel DD n°187/2020)
Con lo stesso DD n°189/2020, si puntualizza quindi che l’importo massimo dei contributi ottenibili da ogni singola impresa è pari a 550mila euro ed in questo limite, non vengono calcolati gli importi ricevuti ai sensi del Decreto Ministeriale 336/2019 (investimenti 2019) e del Decreto 203/2020 (investimenti 2020) anche laddove l’importo globalmente ricevuto dalla singola impresa dovesse superare il limite di 550mila euro.
Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa della recente misura prevista dal Decreto Interministeriale n°355 del 14.8.2020 – D. 203 DEL 12.5.2020) con indicate le modalità per attingere alle risorse per la sostituzione del parco veicolare.

Contributi veicoli nuovi euro VI/ CNG/LNG/elettrico pari o superiori >3, 5 tonnellate

Massa complessiva Contr. unitario
Pari o superiore a 3, 5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate CNG e ibrido 4.000,00
Pari o superiore a 7 tonnellate – inferiore a 16 tonnellate CNG e ibrido 8.000,00
Pari o superiore a 16 tonnellate CNG-LNG ibrido ed elettrico 20.000,00
Pari o superiore a 3,5 tonnellate – inferiore a 16 tonnellate full electric 12.000,00

 

Contributi veicoli nuovi euro VI d ed euro 6 D Temp pari o superiori a 3,5 tonnellate

Massa complessiva Contr. unitario
Pari o superiore a 3,5 e inferiore a 7 tonnellate diesel euro VI euro 6/ euro 6 D Temp 2.000,00
Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate diesel euro VI 5.000,00
Pari o superiore a 16 tonnellate diesel euro VI 8.000,00

 

Di seguito riportiamo quanto previsto dall’art. 1 comma 2: “Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che procedono alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe anti inquinamento euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3, 5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3, 5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009.
Riteniamo opportuno evidenziare i commi 6 e 7 dell’art. 2 del Decreto in parola:
“6. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno tre anni precedenti all’entrata in vigore del presente decreto.
7. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all’erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuità aziendale, presupposto per l’applicazione del presente comma, non viene meno in caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni ereditarie.”

Modalità di funzionamento
1. Il procedimento relativo alla proposizione delle domande di ammissione ai benefici è articolato in due fasi distinte e successive:
a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalità di cui all’art. 3 del presente decreto;
b) la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento

Dal Decreto Direttoriale 187 del 21 ottobre 2020 emerge che:
• sono previsti due distinti periodi di incentivazione:
1. il primo relativo all’annualità 2020 (dall’11 novembre 2020 al 30 novembre 2020)
2. il secondo relativo all’annualità 2021 (dal 1° giugno 2021 al 21 giugno 2021). Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per entrambe le tipologie di investimenti.
All’interno del primo periodo di incentivazione le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10 dell’11 novembre 2020 ed entro e non oltre le ore 8,00 del 30 novembre 2020,
All’interno del secondo periodo di incentivazione le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del 1° giugno 2021 e entro e non oltre le ore 8,00 del 21 giugno 2021
• per entrambe le “finestre” esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa, all’indirizzo ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it
• sarà possibile presentare una sola istanza, che avrà validità di prenotazione, all’interno dei due periodi di incentivazione secondo le modalità di seguito descritte. L’elenco delle domande pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili alla pagina web del soggetto gestore all’indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione

ATTENZIONE!
L’istanza inoltrata dall’indirizzo PEC dell’impresa, a pena di inammissibilità, dovrà contenere la seguente documentazione:
a. modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito format informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa. Il modello informatico di tipo «pdf editabile» dovrà essere compilato e salvato senza ulteriore scansione e potrà essere reperito, entro il 5 novembre 2020, sul sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo: http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimentivii- edizione Attraverso il suddetto indirizzo web sarà altresì possibile ottenere tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione del suddetto modello;
b. copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
c. eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore;
d. copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 25 ottobre 2019, n. 124 e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa;
e. ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC).

La rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica con contestuale acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonché a trazione elettrica va debitamente documentata come previsto dal DD 187/2020 come pure nel caso di rottamazione e acquisizione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate.

Gli Uffici CNA sono a disposizione per ulteriori necessità e chiarimenti.