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Il Segretariato della CEMT ha comunicato che i Paesi membri del trattato multilaterale hanno assunto una posizione comune sul reciproco riconoscimento della validità del certificato di revisione annuale (annex 6) e sull’utilizzazione delle autorizzazioni di breve durata scaduti e che — in relazione a alla situazione di emergenza — non è stato possibile rinnovare, ovvero che scadano nel corso del loro uso.

In particolare, per ciò che attiene al certificato di revisione annuale (annex 6) dei veicoli a motore e rimorchi la cui validità sia scaduta dopo il 12 marzo, la posizione comune è per la proroga di detta validità sino al 30 giugno 2020, e pertanto, detti certificati devono ritenersi validi a tutti gli effetti sino a tale data.

Per le autorizzazioni di breve durata — cioè 30 giorni dall’inizio del viaggio dal paese di immatricolazione del veicolo — si è ritenuto di doverne prorogare la validità se il veicolo non ha potuto ultimare il viaggio prima della scadenza propria del titolo autorizzativo. Di conseguenza, al ricorrere di tale ipotesi e sino al 30 giugno p.v., deve ritenersi consentito di portare a termine i viaggi in corso che si trovino nella suddetta condizione.

Il contenuto della circolare è stato diffuso dalla Polizia Stradale alle altre Forze di Polizia ed alle Prefetture, affinché sia veicolata anche alle Polizie Locali.